Diritto dello Sport ed Infortunistica dello sportivo

Importante, è la specializzazione dello Studio Legale Spallotta in un settore pressoché abbandonato a livello Nazionale, salvo qualche rara eccezione, ossia quello di una formazione mirante alla contrattualistica dello sportivo per soggetti professionisti e non, in tutti settori dello sport, per l'Italia e per l'Estero.
Giusto evidenziare che l'assistenza e la tutela prestata allo sportivo spazia dal semplice ingaggio, alla sponsorizzazione, ai diritti d'immagine ecc… il tutto da inquadrarsi in piccole e grandi realtà, nazionali ed estere; Si veda infine come in particolari settori dello sport, dove i soggetti siano particolarmente esposti ai rischi della pratica sportiva, lo Studio Legale Spallotta, forte della pressoché perfetta preparazione nel campo dei risarcimenti dovuti a seguito di danni alla persona, causati da terzi o meno ha, anche in questo caso, affinato una specializzazione legata ai frequentissimi casi di infortunio o malattia dello sportivo particolarmente esposto, come ad esempio il pilota auto o moto, il calciatore, il rugbista, lo sciatore ecc.. (professionisti e non);

Preme ricordare come lo Studio abbia una chiara predisposizione ad assistere tutti coloro che intendano PREVENTIVAMENTE avere le informazioni più chiare e trasparenti possibili circa i comportamenti da adottare in merito alla MIGLIORE tutela che il privato (e non solo) possa ricavare dalla scelta di una polizza che tuteli e indennizzi gli Infortuni, la Responsabilità Civile (globale o automobilistica), polizze di Prevenzione Malattia e Grandi Interventi ecc…
Tutte scelte che per gli sportivi appaiono ad esempio ancora più ostiche e restrittive e che, per questi motivi, meritano una attenta riflessione preliminare a qualsiasi scelta;

 

 

Il Diritto dello Sport


Il Diritto dello Sport individua quella multiforme branca giuridica assolutamente differenziabile rispetto a tutte le altre sia in ordine alle fonti che per quanto attiene ai destinatari. E' da ritenersi dunque diritto sportivo tutta la normazione propria degli ordinamenti sportivi nonché le norme di carattere generale che vanno a regolare specifici aspetti dell'ordinamento sportivo. Quanto alle prime, ed in questo caso sarà più appropriato parlare di "diritto sportivo in senso stretto", ci si riferisce a quel complesso di regole che le istituzioni sportive – federazioni, leghe, comitati olimpici – dettano al proprio interno al fine di regolamentare tutte le competizioni sportive; norme quindi che promanano dalle istituzioni sportive nazionali ed internazionali e che hanno per destinatari tutti coloro – società sportive, atleti, dirigenti, ecc. – che vi hanno volontariamente aderito. Spostandoci al di fuori del diritto sportivo "in senso stretto" ci imbattiamo nelle norme statuali generali dirette a tutti i consociati, indipendentemente dalla propria appartenenza al mondo sportivo, e che vanno a regolamentare una materia particolare come quella sportiva, né più e né meno di come avviene in altri contesti come ad esempio quando spesso sentiamo parlare di diritto ambientale o di diritto dei trasporti. Individuate le fonti è opportuno delineare anche l'ambito preciso del termine "Sport" con il quale comunemente si indicano gare od esercizi svolti da singoli o da squadre in ambito amatoriale o professionistico; viene da sé che quando parliamo di diritto sportivo è questo secondo ambito che assume rilievo, l'universo formato da soggetti che svolgono l'attività sportiva conseguendo un reddito a fronte dell'esibizione della propria abilità sportiva e delle proprie capacità atletiche.

Lo Stato italiano ha inteso regolarizzare la gestione e l'armonizzazione di tutti i soggetti orbitanti intorno alla "sfera" sportiva istituendo il CONI, nato come ente pubblico nel 1942 con il compito iniziale di promuovere il panorama sportivo a livello nazionale. Con la legge 426/42 al CONI è stata riconosciuta ampia libertà e potere di nomina e riconoscimento di tutti i propri organi e federazioni. Dalla sua nascita, i poteri del CONI, si sono via via ampliati con leggi e decreti emanati sino ai giorni nostri. Per ciascuno sport il CONI si avvale delle Federazioni Sportive Nazionali e si articola a livello regionale, provinciale e locale. Alle singole Federazioni il compito, riconosciuto loro proprio dal CONI, della promozione dello sport di cui si occupano e del riconoscimento delle Società che intendono operare in ambito sportivo, ossia di enti a base associativa che operano nel mondo dello sport la cui peculiarità è quella di porsi come soggetti tanto nell'ordinamento statuale generale che in ambito prettamente sportivo. Un cappello questo, puramente introduttivo, al quale seguiranno approfondimenti sui tanti aspetti connotanti il fenomeno "diritto sportivo", dal vincolo contrattualistico atleta-società alla tutela sanitaria e previdenziale dell'atleta professionista, dalle responsabilità nell'ordinamento sportivo al delicato rapporto tra illecito sportivo e quello penale, o fenomeni di cronaca quotidiana come quelli del doping o della violenza all'interno degli stadi, con un cenno anche all'affascinate mondo dei contratti di sponsorizzazione e di merchandising dello sport.
I soggetti dell'ordinamento sportivo e le regolamentazioni contrattuali
Rientrano a far parte dell'ordinamento sportivo (oltre agli Enti ed alle Federazioni) tutti i soggetti che realizzano la prestazione sportiva a vario titolo. Nella fattispecie ci si riferisce ad atleti, dirigenti, tecnici, con la funzione di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni. L'iscrizione ad una associazione, però, non comporta l'automatico accesso all'ordinamento sportivo in qualità di atleta, considerando tali solo i soggetti che, oltre a praticare una determinata disciplina, svolgono la pratica agonistica al fine di confrontarsi con altri soggetti praticanti la medesima attività. Nell'ipotesi in cui un soggetto intenda adire alla carriera agonistica, oltre all'iscrizione ad una associazione, dovrà tesserarsi con una federazione che predisporrà le classifiche ufficiali. Gli atleti sono inquadrati presso società sportive riconosciute dal CONI e partecipano alle competizioni con l'osservanza dei regolamenti e dei principi sportivi. Nel professionismo sportivo, invece, rientrano tutti gli atleti, gli allenatori, i direttori ed i preparatori, che esercitano l'attività sportiva dietro compenso, in maniera continuativa e nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI. Naturalmente, essendo queste caratteristiche riscontrabili anche in soggetti dilettanti, si è voluto approntare un'ulteriore demarcazione, stabilendo anche che è ritenuto professionista chi pratica l'attività sportiva in maniera prevalente rispetto alle altre. Quando poi costui si trova a svolgere detto compito sotto contratto con una società, si instaura anche la condizione di lavoratore subordinato. Fa eccezione all'inserimento in questa categoria il realizzarsi anche di solo una di queste eventualità: 1) lo svolgimento dell'attività in una singola manifestazione o in più manifestazioni collegate fra loro ed in un breve periodo di tempo; 2) l'atleta non sia sottoposto a vincolo contrattuale per la frequenza di sedute d'allenamento; 3) la prestazione non superi le 8 ore settimanali, o cinque giorni al mese o 30 giorni l'anno. Queste ultime regole si applicano solo nei confronti degli atleti professionisti, gli altri professionisti dello sport (allenatori, preparatori ecc.) non soggiacciono a quanto sopra. Il contratto di lavoro verrà stipulato secondo un "contratto-tipo" redatto trimestralmente in accordo fra le federazioni e i rappresentanti degli atleti. Per ovvi motivi, in questa particolare categoria di lavoratori, l'assunzione è di tipo diretto senza tener conto delle norme sul collocamento. Il contratto, pena la nullità, verrà redatto in forma scritta e, successivamente, depositato presso le federazioni. Fonte: nonsolofitness.it.

 

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